Nel giro di un mese il Parlamento ha modificato il precedente art. 193 del Codice della Strada, il quale prevede dal 19 dicembre 2018, sanzioni più pesanti per chi circola in assenza di regolare copertura assicurativa R.C. auto. Infatti, d’ora in poi, oltre alla sanzione amministrativa, che va da 849 euro a 3.396 euro, è prevista anche la decurtazione di 5 punti dalla patente (10 punti per i neopatentati).
La tempestività dell’emanazione del decreto legge e delle modifiche, ha determinato una vera e propria corsa contro il tempo da parte degli organi di polizia stradale, che devono fare i conti con l’aggiornamento di procedure e prontuari.
In special modo, nel caso in cui si decida di ripristinare l’assicurazione entro 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento del premio, oppure quando l’interessato provveda alla demolizione e alla contestuale radiazione del veicolo, la sanzione non sarà ridotta di un quarto, ma della metà dell’importo minimo indicato dall’art. 193. L’importo infatti passa da 212,25 euro a 424,5 euro (se pagata entro 5 giorni la somma da pagare è di 297,15 euro).
Un’altra straordinaria novità è rappresentata dall’art. 23bis della legge nr. 136/2018: quando lo stesso soggetto incorre per ben due volte, in due anni, nella violazione della scopertura assicurativa, viene predisposta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi.
Ad eccezione di quanto affermato dal comma 4, nel caso di recidiva nel biennio, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 e quando venga corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito, ma è sottoposto al fermo amministrativo per quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista.
Nel caso in cui proprietario e conducente del veicolo coincidano, la restituzione del veicolo è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo.
Si attendono nuove direttive per quanto concerne il caso contrario, ovvero quando il proprietario e conducente non coincidano, poichè tali spese non devono gravare sui bilanci dei comuni e dello Stato.
La recidiva nel biennio dovrà essere verificata al SiVes (Sistema Informatico Veicoli Sequestrati) o alla banca-dati della Motorizzazione degli abilitati alla guida, dove vengono inserite le decurtazioni punti definite, ma dove – per il momento – non viene mostrata la data di accertamento, ma solo quella di acquisizione al sistema informatico nazionale. Inoltre non tutti i comuni italiani dispongono del SiVes ed è auspicabile che esso venga attivato al più presto su tutto il territorio nazionale: mancano infatti oltre 40 province, le ultime attivate sono state Cremona lo scorso 29 novembre e Como, il 13 dicembre 2018.