Oggi, 26 febbraio, a Roma presso l’hotel Hilton Cavalieri, il presidente Marco Cossolo e i vertici nazionali di Federfarma presenteranno, ai tremila farmacisti e ai leader politici nazionali che parteciperanno, i progetti elaborati dalla Federazione nazionale, per rilanciarne il ruolo a supporto del Servizio Sanitario Nazionale e a tutela della salute dei cittadini.
Il palermitano Roberto Tobia, tesoriere nazionale di Federfarma, illustrerà le opportunità offerte dalla sperimentazione del modello di “Farmacia dei servizi”, finanziata con 36 milioni di euro in tre anni dalla Legge di Bilancio 2018 e che potrebbe vedere coinvolta anche la Regione Sicilia.
Il volto della farmacia è cambiato con i tre Decreti ministeriali del 16 dicembre 2010 e dell’8 luglio sulla “Farmacia dei servizi”, che hanno previsto l’erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini anche da parte delle farmacie.
Roberto Tobia, in esclusiva al GCPress ha dichiarato «attraverso l’attuazione del modello “Farmacia dei servizi” sarà possibile ridurre gli sprechi e prendere in carico il paziente in modo da fornire un servizio più efficiente, inoltre si arriverà ad un omogeneità dei servizi medico-sanitari con un notevole risparmio di risorse economiche».
Tre i Decreti attuativi dell’Accordo pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Prestazioni analitiche di prima istanza:
Il Decreto fa riferimento ai test “autodiagnostici”, test gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, o che possono, in caso di condizioni di non completa autosufficienza, essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private.
Le prestazioni analitiche di prima istanza effettuabili in farmacia sono:
- test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
- test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;
- test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;
- test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell’ormone FSA nelle urine.
Servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali:
Il medesimo Decreto fornisce indicazioni tecniche relative all’uso in farmacia di dispositivi strumentali. In particolare determina che per l’erogazione dei servizi di secondo livello in farmacia sono utilizzabili i seguenti dispositivi strumentali:
- dispositivi per la misurazione, con modalità non invasiva, della pressione arteriosa;
- dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto – spirometria;
- dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell’ossigeno;
- dispositivi per il monitoraggio, con modalità non invasive, della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
- dispositivi per consentire l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalita’ di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.
Le farmacie pubbliche e private, per l’effettuazione delle prestazioni e l’assistenza ai pazienti, devono utilizzare spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l’uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza.
Il farmacista ha inoltre l’obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo chiaro e leggibile, l’indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti.
Prenotazione delle prestazioni specialistiche:
Con tale decreto le farmacie possono operare anche come canali di accesso al Sistema CUP per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento dei ticket a carico del cittadino e ritirare i relativi referti
E infine sempre con tale decreto si regolamenta l’attività degli operatori sanitari in farmacia.
Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente, previste dal Decreto, devono essere effettuate esclusivamente da infermieri e da fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tali requisiti.