sabato, 21 Dicembre 2024
spot_img
HomesocialeLegge. Stereo a palla? E' reato anche in vacanza o sulla spiaggia

Legge. Stereo a palla? E’ reato anche in vacanza o sulla spiaggia

L’estate è sinonimo di spiagge, vacanze e relax ma sono molte le persone a dimenticare che le buone maniere vanno osservate anche nelle località di villeggiatura. Occhio dunque ai divieti perché se è vero che in alcuni stabilimenti balneari non è possibile giocare a racchettoni, o svolgere alcune attività sulla battigia, la lista dei divieti in spiaggia è lunga, così come è alto il rischio di incorrere in multe salatissime.

Come ricorda ‘Studio Cataldi’, in particolare, bisogna prestare attenzione alla musica alta in spiaggia, comportamento che arreca disturbo alla quiete degli altri bagnanti. In alcuni comuni, in particolare, il divieto riguarda il tenere alto il volume di radio, juke-box, mangianastri e in generale apparecchi di diffusione sonora a un livello tale da costituire “disturbo per la quiete pubblica”mentre altri comuni vietano del tutto la possibilità di ascoltare musica in determinati orari, in genere coincidenti con quello di pranzo e quelli immediatamente successivi.

A imporre l”etichetta’ sono le ordinanze relative al demanio marittimo emesse dalle capitanerie di porto e dai comuni interessati. L’art. 1164 del Codice della Navigazione stabilisce che “chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente relativamente all’uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 3.098”

La musica assordante, tuttavia, rappresenta un’immissione sonora idonea ad integrare anche un vero e proprio reato, quello previsto dall’art. 659 c.p. rubricato come “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”: la norma punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici”.

Alla sanzione non sfugge neppure il luogo di villeggiatura in estate, come rappresentato dalla Corte di Cassazione che ha confermato la condanna per un villeggiante, maniaco dello stereo ad alto volume: i fatti risalgono al mese di luglio, a Gallipoli. Al trasgressore non è servito eccepire che le immissioni moleste si siano verificate in un periodo vacanziero e in una località turistica: per i giudici il periodo in cui avviene il disturbo alla quiete non è una scriminante, posto che nel caso di specie il fastidio procurato non era neppure di lieve entità.

CORRELATI

Ultimi inseriti