Il diritto del datore di lavoro di accertare l’effettivo stato di malattia del lavoratore, qualora si assenti per motivi di salute, discende dallo statuto dei lavoratori. L’INPS detta le regole e gli orari che i lavoratori “ammalati” sono tenuti a rispettare pena la decadenza del diritto ad avere retribuita la giornata di malattia.
Orari:
Durante la malattia, sono stabilite delle fasce orarie (fasce di reperibilità) entro le quali i dipendenti ammalati devono potere essere raggiunti dal medico fiscale. Le regole sono diverse a seconda se il lavoratore è dipendente pubblico o privato.
I lavoratori pubblici (categoria in cui rientrano anche gli statali, gli insegnanti, i dipendenti della P.A. e degli enti locali, i militari, la polizia, i vigile del fuoco, la polizia penitenziaria e il personale ASL) hanno l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, compresi giorni festivi, prefestivi, non lavorativi e weekend, nelle seguenti fasce orarie:
- dalle 9 alle ore 13;
- dalle 15 alle 18.
Per i lavoratori privati l’obbligo di reperibilità resta quello di 7 giorni su 7, ma le fasce orarie sono diverse:
- dalle 10 alle 12;
- dalle 17 alle ore 19.
Sono esenti dalla reperibilità i dipendenti assenti per una delle seguenti ragioni:
- malattie di una certa entità che richiedono cure salvavita;
- infortuni sul lavoro;
- malattie per cui è stata riconosciuta la causa di servizio o stati patologici inerenti alla situazione di invalidità riconosciuta;
- gravidanze a rischio;
- dipendenti per cui è già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Se il lavoratore non viene trovato presso l’indirizzo comunicato sul certificato di malattia deve recarsi, su richiesta di una comunicazione ufficiale, presso la ASL, nel giorno e nell’orario comunicato dal medico fiscale, per giustificare l’assenza.
Se l’assenza del lavoratore non viene giustificata dal medico fiscale, il lavoratore:
- perde il diritto all’indennità di malattia per i primi 10 giorni di malattia;
- per il restante periodo di malattia vede ridursi l’indennità di malattia del 50% , ad esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero o di quelli già accertati da precedente visita fiscale.
Se entro 15 giorni il lavoratore non giustifica la propria assenza, l’amministrazione, comunicandolo all’interessato, ha diritto a procedere alla trattenuta dello stipendio.