lunedì, 6 Gennaio 2025
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Il comune di Realmonte in difesa della Scala dei Turchi: no ad un ulteriore stabilimento balneare

Nel 2019, la Società. A.M. sas richiedeva al Comune di Realmonte il permesso di costruire, lungo la spiaggia
limitrofa alla Scala dei Turchi, uno stabilimento balneare.

Al fine di contestare il rilascio del citato permesso, interveniva nel relativo procedimento amministrativo la
società P.G.M. Srl., già titolare di uno stabilimento balneare limitrofo all’area in cui si sarebbe dovuto
realizzare il nuovo stabilimento, rilevando la violazione delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza di
Agrigento in ordine al rispetto di una distanza minima pari a 100 mt dagli altri stabilimenti balneari.

Pertanto, a fronte delle criticità emerse nella relativa istruttoria, il Comune di Realmonte rigettava la
richiesta di permesso di costruire presentata dalla A. M. sas, la quale proponeva un ricorso innanzi al TAR-
Palermo.

Al fine di resistere a tale azione, si costituivano in giudizio il Comune di Realmonte, con il patrocinio
dell’Avv. Girolamo Rubino e la società P.G.M. srl, con il patrocinio dell’Avv. Vincenzo Airò, entrambi
chiedendo il rigetto del ricorso.

Nel giudizio, l’Avv. Rubino rilevava la legittimità del provvedimento di diniego adottato dal Comune di
Realmente, evidenziando che il progetto in questione non avrebbe potuto essere assentito in quanto il
chiosco sarebbe stato realizzato ad una distanza inferiore ai 100 mt rispetto al preesistente stabilimento
della P.G.M. srl e ciò in violazione delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza di Agrigento.

Quest’ultima, invero, in più occasioni ha ribadito che la limitazione della distanza dei 100 m tra le strutture
volte alla diretta fruizione del mare, “indipendentemente dall’appartenenza al suolo demaniale o ai privati,
è finalizzata a contenere la proliferazione di tali manufatti in area di particolare pregio paesaggistico quale
nel caso in specie è la Scala dei Turchi”.

Inoltre, l’Avv. Rubino evidenziava l’intervenuta decadenza del titolo concessorio, in quanto la società A.M.
sas non aveva presentato entro i termini la richiesta di proroga e la circostanza che l’ASP di Agrigento, in
ragione di una variazione all’originario progetto, aveva sospeso l’efficacia del parere igienico sanitario
rilasciato in precedenza.

Nelle more del giudizio, nel novembre nel 2024, la società ricorrente, anche in ragione delle difese esperite
dalle parti resistenti, desisteva dall’azione proposta e, conseguentemente, con sentenza del 30 dicembre
2024, Il TAR-Palermo ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto.

Per effetto della predetta sentenza, nel rispetto delle determinazioni assunte dal Comune di Realmonte e
delle prescrizioni della Soprintendenza, non potrà dunque essere edificato un altro stabilimento balneare
nella rinomata Scala dei Turchi, che, come è noto, è stata riconosciuta come patrimonio UNESCO per
preservare il suo unico paesaggio naturale e la sua biodiversità.

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