Dal 1° luglio scatta a tutti gli effetti, per i soggetti con Partita Iva, l’obbligo di rilasciare la fattura in formato elettronico, utilizzando software o servizi idonei, concludendosi, così, la moratoria delle sanzioni per chi manda in ritardo la fattura. il termine massimo entro cui bisogna inviarla si riduce a 12 giorni, secondo secondo il decreto Crescita, dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.
Sono passati sei mesi da quando è stata introdotta la fatturazione elettronica, pur con una moratoria all’obbligo di utilizzo, appunto al 1° luglio, e l’Agenzia delle Entrate ha stimato in quasi un miliardo i file elaborati dal proprio sistema.
Per i commercianti, che nel 2018 hanno fatturato più di 400mila euro, scatta l’obbligo allo scontrino elettronico, o scontrino telematico o scontrino digitale.
Lo scontrino elettronico è la versione digitale dello scontrino di carta. Per emetterlo, i commercianti dovranno comprare speciali registratori di cassa telematici (RT) in possesso delle caratteristiche tecniche definite dal provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 182017/2016 in grado di garantire l’“inalterabilità e la sicurezza dei dati memorizzati”.
I registratori telematici consentiranno di memorizzare i dati di dettaglio e i dati di riepilogo delle operazioni effettuate, nonché trasmetterli a cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti che certificano le proprie operazioni mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale. Tale misura permetterà di contrastare i fenomeni di evasione fiscale.
Cosa cambia per il cliente?
Il documento che verrà rilasciato, al momento dellì’acquisto o in seguito della prestazione di servizio, al posto dello scontrino cartaceo, avrà valenza civilistica, e servirà al cliente per l’esercizio dei propri diritti (reso, cambio o garanzia). Non avrà alcun valore fiscale e quindi non potrà essere utilizzato per esercitare il diritto a detrazioni o deduzioni, salvo esplicita richiesta dell’acquirente, all’atto in cui è effettuata il pagamento, dell’emissione di un documento commerciale valido ai fini fiscali, comunicando il codice fiscale o il numero di partita IVA.
La ricevuta d’acquisto dovrà contenere al suo interno almeno le seguenti informazioni, oltre il codice fiscale in caso di documento fiscalmente valido:
- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
- numero di partita IVA dell’emittente;
- ubicazione dell’esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i medicinali può essere utilizzato il codice AIC);
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Lo scontrino elettronico rappresenta una delle chiavi di volta, oltre che per contrastare l’evasione fiscale, per incentivare i pagamenti digitali. Sempre per tali motivi, è stata “ideata” la lotteria dei corrispettivi, al debutto dal 1° gennaio 2020, il cui funzionamento è stato anticipato dal Sole 24Ore.
La lotteria dei corrispettivi prevederà una maxi-estrazione di fine anno, che ammonta fino ad un milione di euro, ed estrazioni mensili con premi fino a 10.000 euro.
Anche i biglietti della lotteria degli scontrini saranno virtuali e verranno rilasciati nel caso di spesa pari almeno ad 1 euro e 10 centesimi comunicando all’esercente il proprio codice fiscale. Per ogni euro speso si avrà diritto a 10 ticket ma per chi pagherà in formato digitale, con carte di credito o bancomat, verrà emesso il 20% in più di biglietti rispetto a chi ha pagato in contanti.