Il medico che non avvisa il paziente circa i rischi connessi all’esame endoscopico e su cui non è stato prestato il consenso risponde della sua condotta, almeno in via civile. A sostenerlo la Cassazione con la sentenza n. 20547, pubblicata in data odierna e che Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ritiene utile commentare perchè ripercorre l’importante tema del diritto al cosiddetto “consenso informato”.
I giudici della terza sezione civile hanno, infatti, dato ragione agli eredi di una donna, sottoposta a un esame endoscopico ritenuto non necessario e senza il consenso informato.
Dopo l’indagine, si era verificata un’ampia lacerazione del duodeno che aveva reso necessario un secondo intervento di suturazione. Pochi giorni dopo la seconda operazione, la paziente era deceduta: per gli eredi, rispettivamente marito e figli della donna, la responsabilità andava attribuita al medico e al personale sanitario che rispondevano per responsabilità professionale. Non per la Corte d’appello di Brescia, che aveva ritenuto non sussistente il nesso eziologico tra il comportamento del personale e del chirurgo e il decesso della donna.
Gli eredi così avevano deciso di aderire i giudici di legittimità che hanno accolto il loro ricorso ritenendo che la responsabilità dev’essere attribuita all’imperizia dello staff sanitario e del medico.
Secondo gli ermellini, risulta accertato, «un inadempimento del medico in merito sia al consenso informato che alla lacerazione da esame endoscopico e che ciò determinò la necessità del successivo intervento e che, se la causa della morte fu una tromboembolia, questa fu generata dall’intervento». In tal senso, è significativo considerare anche la mancanza di un’autopsia, «pur in presenza di un’assunta non certezza della causa della morte, e la non corretta tenuta della cartella clinica, come risulta agli atti».
Ma venendo al tema del “consenso informato” i giudici di Piazza Cavour evidenziano che la violazione, da parte del sanitario, del dovere di informare il paziente, può causare due specie di danni: «un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute».