Con l’obbligo imposto dalla Corte Costituzionale di eseguire controlli sugli autovelox in uso dalle forze di polizia, sono molti i ricorsi presentati contro le multe inflitte dai comuni. Come ricorda il portale ‘laleggepertutti.it’, questo accade perché le autorità non si sono ancora allineate alle nuove prescrizioni e alla necessità di sottoporre gli autovelox alla periodica taratura. E’ facile quindi imbattersi in sentenze dei giudici di pace che annullano i verbali per eccesso di velocità.
Dietro il ricorso dell’automobilista, il comune non riusciva a dimostrare che lo strumento di controllo elettronico funzionava in modo corretto: ciò è possibile solo con l’originale o una copia autentica del verbale di avvenuta taratura. Tra le diverse sentenze c’è quella del giudice di pace di Firenze, secondo il quale è nulla la multa dell’autovelox se di fronte alla contestazione del trasgressore, il comune non riesce a dimostrare che l’apparecchio sia perfettamente efficiente poco prima dell’accertamento.
La contestazione va sollevata solo in causa, quindi nel ricorso da depositarsi presso la cancelleria dell’ufficio del giudice di pace. Il ricorso può essere effettuato anche dallo stesso automobilista senza l’assistenza di un avvocato. Il soggetto sanzionato dovrà, nel proprio atto, contestare la mancata taratura dell’autovelox: spetterà poi all’amministrazione resistente dimostrare il contrario. Prova che può essere fornita solo producendo l’originale o una copia autenticata del verbale che attesta l’avvenuto check-up dell’apparecchio.
La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale il codice della strada nella parte in cui non ha previsto che gli autovelox debbano essere sottoposti a periodici controlli volti a verificare il loro corretto funzionamento. Il comune, dunque, deve produrre in giudizio un certificato di conformità dell’autovelox, che deve pure provenire da un ente terzo e non dalla casa costruttrice. Non è più sufficiente – si legge nella sentenza in commento – che il verbale redatto dalla polizia dichiari che la polizia municipale ha verificato il “regolare funzionamento dell’apparecchio prima dell’utilizzo”.
Questa dizione, divenuta ormai standard e di rito nelle multe, non può essere da sola sufficiente a garantire l’inesistenza di margini di errore. È quindi necessario che il controllo periodico sia eseguito a ridosso dell’utilizzo dell’apparecchio e non diverso tempo prima (quanto ai tempi, però, la sentenza della Cassazione non dice nulla: spetterà ai singoli giudici valutare l’attualità del controllo periodico).