Tornano inferociti i turisti che hanno avuto la vacanza rovinata da disservizi e hanno il dente così avvelenato che se potessero mordere un operatore turistico lo stenderebbero in pochi secondi. Al danno, spiega però l’Aduc, non bisogna aggiungere la beffa: è giusto rivalersi in termini economici. Cosa occorre fare? Rivogendosi a un’associazione di consumatori si possono ottenererimborsi per spese effettuate e non dovute, per mancata prestazione di servizi e per giorni di vacanza non usufruiti. La contestazione è bene effettuarla entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro, deve essere indirizzata al tour operator e all’agenzia turistica, con raccomandata con avviso di ricevimento oppure con pec, allegando tutta la documentazione utile: depliant illustrativo, copia del contratto, foto o filmati del luogo, ricevute di pagamenti extra, denunce per furti o danneggiamenti, certificati medici, dichiarazioni scritte, testimonianze, ecc. In caso di risposta negativa si può ricorrere al giudice di pace della propria città di residenza. La Corte di giustizia europea e il Codice del Turismo hanno riconosciuto il diritto al risarcimento per danno morale da vacanza rovinata, specialmente se questa è in relazione a particolari circostanze (viaggio di nozze, unico periodo di vacanze, ecc.). La richiesta segue la stessa procedura prevista per i rimborsi.