mercoledì, 25 Dicembre 2024
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Canone Rai: come chiedere rimborso se addebito non è dovuto

(Centro Tutela Consumatori Utenti) – Come ormai è ampiamente noto, da quest’anno il canone televisivo si paga attraverso la bolletta dell’energia elettrica a partire dal mese di luglio di quest’anno, con una prima rata di 70 Euro e poi con ulteriori tre rate di 10 Euro ciascuna. E come era ampiamente prevedibile, con le fatture, stanno arrivando presso il Centro Tutela Consumatori Utenti, anche i primi reclami relativi ad addebiti non dovuti.

Innanzitutto chiariamo subito un dubbio: la possibilità di richiedere il rimborso si riferisce solo a chi entro lo scorso maggio ha regolarmente inviato la dichiarazione sostitutiva predisposta dall’Agenzia dell’Entrate, in relazione alle nuove regole entrate in vigore a gennaio di quest’anno. Dunque  coloro che non hanno la televisione o rientrano in altre fattispecie in cui é previsto l’esonero, ma non hanno presenato questa dichiarazione, non possono richiedere alcun rimborso ma dovranno attivarsi per richiederlo, con efficacia a partire dal prossimo anno, presentando la domanda entro il 31 gennaio 2017.

Se la bolletta deve ancora essere saldata

Se si ritiene che l’addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto è possibile il pagamento della sola quota energia: il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l’imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica). In mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica. L’Agenzia delle entrate effettuerà successivamente riscontri sulle singole posizioni. Se, invece, è stato già effettuato il pagamento della fattura, si potrà richiedere il rimborso.

Che fare per richiedere il rimborso?

Da qualche giorno é stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il provvedimento che definisce le modalità per presentare questa istanza e il relativo modello.

La richiesta di rimborso si può inviare da subito, unita ad un documento di riconoscimento, con raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Il modello, con le istruzioni (da leggere molto attentamente per sapere come compilarlo correttamente), si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure sul sito www.canone.rai.it. Nel momento della compilazione ricordatevi di tenere accanto la fattura elettrica di riferimento per estrapolarne il numero e il codice „pod“ da inserire nel modello.

Il titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, gli eredi o gli intermediari abilitati e delegati dal contribuente potranno presentare l’istanza in via telematica attraverso l’applicazione web che però sarà disponibile solo dal 15 settembre prossimo, sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Chi e quando si può chiedere il rimborso?

il richiedente o un altro componente della famiglia anagrafica che per età e reddito sono in possesso dei requisiti (ultra 75enni con reddito familiare non superiore a euro 6.713,98), e che avevano presentato l’apposita dichiarazione sostitutiva.
il contribuente che è esente in base a convenzioni internazionali (agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, etc.), che aveva presentato l’apposita dichiarazione sostitutiva.
nel caso in cui il canone fosse già stato pagato con altre modalità (per esempio con addebito sulla pensione).
nel caso in cui il canone fosse già stato pagato su un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica
nel caso in cui il contribuente abbia presentato la dichiarazione sostitutiva di non possesso della Tv con le modalità e nei tempi previsti dall’Agenzia delle entrate per il 2016 (esenzione totale se inviata entro il 16/5/2016, esenzione per il secondo semestre se inviata entro il 30/6/2016).
per altri motivi diversi dai precedenti; sul modulo va indicato il codice 6.

L’accredito dei rimborsi

I rimborsi vengono effettuati direttamente dalle imprese elettriche con accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 di Torino.

Per ogni ulteriore informazione sono disponibili i consulenti del CTCU.

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